PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
      2. Al comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Art. 2.

      1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:

      «1-bis. Nel caso in cui il prefetto trasmetta gli atti all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore prima che sia decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 203, comma 1-bis, i giorni residui fino a tale termine si sommano a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 203 per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell'ufficio o del comando predetti. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 non deve inderogabilmente superare i centocinquanta giorni ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
      1-ter. Nel caso in cui la data di ricezione degli atti da parte del prefetto ai fini del comma 1 avvenga prima dei centocinquanta giorni risultanti dalla somma dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203, i giorni residui fino al centocinquantesimo si sommano a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e di

 

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cui al comma 1 del presente articolo non deve inderogabilmente superare i duecentosettanta giorni se non è richiesta audizione. Nel caso di presentazione del ricorso direttamente all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore, se la trasmissione degli atti al prefetto avviene prima del termine di cui al comma 2 dell'articolo 203, i giorni residui fino a tale termine si sommano a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso il cumulo di tali termini non deve inderogabilmente superare i duecentodieci giorni se non è richiesta audizione. Decorsi tali termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
      1-quater. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Tale termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza fornire giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso senza ulteriori formalità».

      2. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».